(massima n. 1)
Il difetto di legitimatio ad causam attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolaritā processuale del contraddittorio, č rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l'accertamento dell'effettiva titolaritā attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, č questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, decidendo sull'impugnativa per nullitā di un lodo arbitrale, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di una delle parti, con assorbimento delle ulteriori questioni, benché la relativa eccezione, mai prospettata davanti al collegio arbitrale, fosse stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni davanti alla medesima Corte d'appello).