(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato previsto dall'art. 707 c.p., non č richiesto che le cose o gli oggetti indicati dalla norma siano di proprietā dell'agente, essendo sufficiente che essi siano in suo possesso, inteso come qualsiasi detenzione, che conferisca la semplice disponibilitā materiale. Il soggetto colto in possesso degli arnesi indicati nell'art. 707 c.p. ha l'onere di dimostrare non che gli oggetti siano legittimamente da lui detenuti, ma che i medesimi siano destinati effettivamente ed attualmente ad uno scopo lecito.