(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli) pone a carico del detentore - per le sue qualità personali - l'onere di dare la prova che gli oggetti rinvenuti in suo possesso sono destinati ad un uso legittimo, ma non fissa alcun limite temporale entro il quale tale giustificazione deve essere fornita né tanto meno richiede che ciò possa legittimamente avvenire solo al momento della sorpresa in flagranza, come se fosse preclusa qualsiasi possibilità di successiva utile deduzione difensiva; è sempre compito del giudice di merito, infatti, valutare se la prova della legittimità della detenzione degli oggetti predetti, comunque fornita, sia stata o meno raggiunta e, specialmente nelle ipotesi di tardiva discolpa, motivare adeguatamente le ragioni del suo convincimento.