(massima n. 1)
Poiché l'elemento oggettivo caratterizzante il reato di cui all'art. 707 c.p. è costituito dall'attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso, il quale non presuppone un rapporto di contiguità fisica costante con gli stessi, l'elemento materiale della citata contravvenzione ricorre anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto ma nella sua abitazione o in luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose, con conseguente possibilità di disporre e di fare uso in ogni momento. (Nella fattispecie, l'imputato aveva dedotto di non essere stato colto nel possesso degli strumenti da scasso perché trovati, in sua assenza, nel proprio garage).