(massima n. 1)
Il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico (nella specie, di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama), se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 della l. n. 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'art. 707 c.p., non essendo tale oggetto né una "chiave alterata" né "uno strumento atto ad aprire o forzare serrature".