(massima n. 1)
L'iniziativa con la quale il giudice delegato ai fallimenti trasmette al tribunale la comunicazione ricevuta nell'esercizio delle sue funzioni dal curatore di un fallimento, relativa all'insolvenza di un'impresa, costituisce un adempimento doveroso degli obblighi stabiliti dall'art. 8, legge fall., il quale conferisce all'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione di fallimento un'apertura estesa a tutte le ipotesi in cui il tribunale competente, nell'esercizio della sua ordinaria attivitą, acquisisce la conoscenza dell'insolvenza di un imprenditore, senza ch'essa comporti una preventiva valutazione di merito in ordine alla fondatezza della notizia, trattandosi di un mero atto dovuto. Ne discende che, quandanche vi sia stato un preventivo, sommario esame della comunicazione da parte di quel giudice delegato, che l'abbia poi trasmessa al tribunale il quale abbia dichiarato il fallimento dell'imprenditore, nella formazione collegiale composta con la presenza anche di quel giudice, va esclusa ogni ragione di incompatibilitą del magistrato con la regiudicanda attinente all'accertamento dello stato d'insolvenza dell'impresa segnalata.