(massima n. 1)
La dichiarazione, da parte di un primo tribunale, dell'incompetenza per territorio a pronunciare il fallimento di un imprenditore, quand'anche non seguita da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 c.p.c., davanti al tribunale indicato come competente, ma soltanto da trasmissione ex officio degli atti di causa a tale secondo giudice, legittima quest'ultimo, il quale si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare, sia nel caso di procedimento promosso di ufficio o ad istanza del debitore, sia in quello di procedimento promosso ad istanza dei creditori, conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento di ufficio. Laddove non promuova il regolamento di competenza d'ufficio, il giudice indicato come competente è tenuto allora a provvedere sul merito della denuncia d'insolvenza presentata dal creditore, giacchè gli effetti di quest'ultima, così come quelli della pronunzia d'incompetenza, restano fermi anche in caso di mancata riassunzione ad istanza di parte, trattandosi di procedura non soggetta ad estinzione per inattività delle parti