(massima n. 1)
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una societą, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessitą della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata; tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato dal custode giudiziario della quota pari all'intero capitale sociale di cui il giudice per le indagini preliminari abbia disposto il sequestro.