(massima n. 1)
In relazione al fallimento dell'agente di cambio (espressamente previsto dall'art. 4 L. fall.), non si pone alcun problema di incompatibilitą tra la disciplina del R.D.L. n. 815 del 1932 (che, all'art. 9, istituisce un fondo comune di garanzia a disposizione dei creditori dell'agente di cambio e ne disciplina l'utilizzazione attraverso il Comitato) e quella degli artt. 61 e 62 L. fall., che regolano la posizione del creditore nei confronti di pił coobbligati solidali nel caso di fallimento di uno di essi, a seconda che il pagamento da parte del coobbligato non fallito sia avvenuto dopo o prima del fallimento medesimo.