(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 18 legge fall., il creditore istante assume la qualitą di litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento e non ha rilievo la successiva rinuncia al credito da parte dello stesso creditore, in quanto il suo interesse al giudizio persiste anche dopo la rinuncia, potendo l'eventuale revoca del fallimento essere per lui fonte di responsabilitą.