Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1104 del 24 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio, da parte di una societā cooperativa, di attivitā imprenditoriale commerciale, che deve ritenersi compatibile con le sue finalitā mutualistiche, sia o meno detta attivitā contemplata dallo statuto sociale, comporta che la cooperativa medesima č soggetta al fallimento, non alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 secondo comma, c.c., salvo diversa disposizione di legge speciale.

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