(massima n. 1)
L'art. 47, comma quarto, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d'ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto che tale provvedimento deve avere. Ne discende che tali requisiti vanno mutuati dall'art. 134 c.p.c. e, pertanto, ai sensi del primo inciso di tale norma, è da ritenere che l'ordinanza debba essere motivata. In mancanza della motivazione, che — giusta la previsione dell'art. 45 c.p.c., che indica come presupposto dell'elevazione del conflitto che il giudice della riassunzione ritenga a sua volta di essere incompetente, comporta l'indicazione delle ragioni di dissenso dall'altro giudice — l'ordinanza deve reputarsi inidonea ad assolvere allo scopo cui è diretta, cioè quello di investire la Corte di Cassazione delle ragioni giustificative dell'elevato conflitto. In analogia con quanto l'ordinamento prevede rispetto al ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) e, di riflesso, con gli opportuni adattamenti, anche rispetto al regolamento di competenza su istanza di parte, la mancanza dei requisiti di contenuto ridonda in ragione di inammissibilità dell'istanza, dovendosi escludere che, per la forza di tale analogia, sia possibile disporre una rinnovazione dell'istanza ai sensi dell'art. 162, primo comma, c.p.c.