(massima n. 1)
Anche per il regolamento di competenza trova applicazione la regola che il ricorrente ha l'onere di depositare nella cancelleria della Corte di cassazione, insieme con il ricorso, la copia autentica, integrale, della decisione impugnata, determinandosi altrimenti, ove il deposito del documento non avvenga nel termine, la improcedibilitą del ricorso (nella specie la cancelleria del giudice a quo, investita della richiesta del ricorrente di trasmissione del fascicolo d'ufficio, aveva informato che l'originale della sentenza era andato smarrito; la S.C., nell'affermare il principio che precede, ha rilevato che il ricorrente neppure aveva prospettato di aver adempiuto al proprio onere di esibizione, quanto meno mediante richiesta di ricostruzione del fascicolo d'ufficio, ovvero di sostituzione dei documenti mancanti mediante produzione di copie).