(massima n. 1)
Nel caso in cui il ricorso per regolamento di competenza, dopo la notificazione, non viene depositato nella cancelleria della Corte di cassazione, la parte intimata può procedere alla relativa iscrizione a ruolo dando dimostrazione dell'avvenuta notificazione dell'istanza, al fine di ottenere la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ma ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del procedimento qualora detta parte non dimostri che l'istante abbia rivolto al cancelliere degli uffici davanti ai quali pendono i processi di merito l'istanza di cui al terzo comma dell'art. 47 c.p.c., e che, pertanto, in dipendenza di essa, il processo di merito sia stato sospeso ex lege ai sensi dell'art. 48 c.p.c., con la possibilità della sua ripresa solo ai sensi dell'art. 50 c.p.c. Tale principio vale anche quando sia impugnata un'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., poiché in tal caso la ripresa del processo è possibile indipendentemente dalla decisione dell'istanza cui non sia seguita la predetta richiesta al cancelliere e da cui non sia, quindi, derivato l'effetto di cui all'art. 48 c.p.c. se cessa la vicenda che è stata assunta a fondamento della sospensione.