(massima n. 1)
In tema di regolamento di competenza, il termine di cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso, entro il quale l'istante deve chiedere al cancelliere degli uffici avanti ai quali pendano i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione (art. 47, terzo comma, c.p.c.), non è prescritto a pena di inammissibilità, come è dato rilevare dal fatto che solo i termini di notificazione e di deposito del ricorso sono definiti come perentori dal menzionato art. 47 c.p.c. L'omesso rispetto del termine della richiesta del fascicolo d'ufficio può portare all'inammissibilità del ricorso solo nell'ipotesi in cui da esso sia derivata la mancata disponibilità del fascicolo d'ufficio al momento della decisione da parte della Corte e sempre che l'esame di detto fascicolo sia necessario per la decisione.