(massima n. 1)
Ove il ricorrente non abbia depositato la copia autentica della ordinanza impugnata con il regolamento di competenza, la relativa istanza non può essere dichiarata, per ciò solo, improcedibile allorché il fascicolo d'ufficio, tempestivamente richiesto dalla parte al cancelliere dell'ufficio a quo ai sensi ell'art. 47, terzo comma, c.p.c. e pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione, contenga l'originale dell'ordinanza.