(massima n. 1)
Qualora la pronuncia declinatoria della competenza venga impugnata col relativo regolamento, senza che il processo sia nel frattempo riassunto davanti al giudice indicato come competente, l'omissione, da parte dell'impugnante, della richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione - adempimento richiesto dall'art. 47, terzo comma, c.p.c., cui l'art. 48 c.p.c. collega l'effetto di sospensione del processo - non determina l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, poiché la sospensione prevista dall'art. 48 c.p.c. non riguarda il termine per la riassunzione, bensì solo la possibilità di compiere atti del processo che, per effetto della sentenza impugnata, può essere ancora pendente davanti all'ufficio che ha dichiarato la propria competenza.