(massima n. 1)
In tema di ammissibilitą del regolamento di competenza d'ufficio, la relativa proposizione successivamente alla prima udienza di trattazione deve ritenersi pienamente legittima nei giudizi dinanzi ai tribunali regionali delle acque pubbliche, atteso che la normativa speciale (art. 161 del T.U. n. 1775 del 1933) non pone, al riguardo, alcuna preclusione, con conseguente inapplicabilitą della disciplina generale ex art. 38 c.p.c.