(massima n. 1)
La proposizione congiunta e contestuale, con unico atto avverso la medesima sentenza, del ricorso per regolamento di competenza e del ricorso ordinario per cassazione deve ritenersi consentita sempreché risultino osservati i rispettivi requisiti di forma e di sostanza, ed in particolare il termine di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c. per la notificazione dell'istanza di regolamento, così da lasciare impregiudicata alla Corte di cassazione — unitamente alla determinazione del contenuto del provvedimento impugnato — la individuazione del corrispondente mezzo di rimedio in concreto esperibile.