(massima n. 1)
Stante il carattere incidentale del giudizio per regolamento di competenza rispetto a quello di merito, la necessaria sospensione di quest'ultimo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale non comporta che debba essere sospeso anche quello, allorché le questioni di legittimitą costituzionale ritenute non manifestamente infondate non investano le norme sulla competenza che la Corte di cassazione sia chiamata ad applicare al fine della designazione del giudice competente. Consegue che il ricorso avverso la statuizione sulla competenza deve essere proposto entro i termini di cui all'art. 47 c.p.c. e non dalla data della notifica del successivo provvedimento di riassunzione emesso a seguito della pronuncia della Corte costituzionale.