(massima n. 1)
Il termine per la proposizione del regolamento di competenza, avverso i provvedimenti resi, a norma degli artt. 700 e ss. c.p.c., in via provvisoria ed urgente, non č soggetto a sospensione durante il periodo feriale, in quanto il procedimento regolato da dette norme, limitatamente alla fase iniziale ad istruzione sommaria, rientra fra i procedimenti cautelari per i quali non opera l'indicata sospensione (art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).