(massima n. 1)
In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, «dando lettura» del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza — a norma del comma secondo dell'art. 281 sexies cit. — si intende «pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria». Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancellerie che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. Ma quando (come nella specie) il giudice abbia dato lettura in udienza del solo dispositivo e non anche della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, come prescritto dall'art. 281 sexies cit., in assenza della sua comunicazione, il termine di giorni trenta fissato dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza deve farsi decorrere dalla data di notifica della sentenza in quanto, considerato che il regolamento di competenza deve contenere le ragioni su cui si fonda e presuppone la conoscenza della motivazione, solo in tale data il ricorrente ha avuto formale conoscenza della motivazione della decisione impugnata ed è stata, così, posta in condizione di conoscere integralmente il tenore della pronuncia e di predisporre le opportune difese.