(massima n. 1)
Il regolamento facoltativo di competenza resta precluso dalla formazione del giudicato sul merito della controversia, e, pertanto, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, va proposto non entro il termine di trenta giorni, fissato in via generale dall'art. 47 c.p.c., ma entro lo stesso termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza, previsto, per l'opposizione, dall'art. 18 della legge fallimentare (dichiarato incostituzionale, nella parte relativa alla decorrenza del termine, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1980).