(massima n. 1)
Le questioni attinenti alla giurisdizione e alla competenza, salva la deroga espressamente prevista dall'art. 427 c.p.c., debbono essere decise, come tutte le altre questioni pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, con sentenza, anche non definitiva, del cui dispositivo va data lettura in udienza a norma dell'art. 420 c.p.c., e per la quale è prevista l'immediata comunicazione alle parti al momento del deposito (art. 430 c.p.c.); pertanto, qualora il pretore, in qualità di giudice del lavoro, abbia emesso la pronuncia sulla competenza in forma di ordinanza, omettendo di darne comunicazione alle parti, deve ritenersi tempestivo il regolamento di competenza proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza definitiva che ha deciso il merito della controversia.