(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'istanza di regolamento di competenza, come ogni altro mezzo di impugnazione, e salva l'eccezionale ipotesi di impugnazione con riserva di motivi contemplata al secondo comma dell'art. 433 c.p.c., è inammissibile se rivolta contro il dispositivo letto in udienza, e ciò a prescindere dal fatto che il ricorso per regolamento sia notificato dopo il deposito della sentenza completa di motivazione, giacché tale deposito attribuisce il potere di impugnare quella sentenza e non, retroattivamente, il potere di impugnare il dispositivo letto in udienza, dovendosi ritenere che nei confronti del dispositivo autonomamente considerato la parte soccombente non abbia alcun potere di impugnativa, atteso che il principio secondo il quale la legittimazione all'impugnazione si fonda sulla soccombenza va coordinato col principio secondo il quale l'impugnazione deve indicare le censure che si addebitano alla motivazione del provvedimento impugnato, laddove il dispositivo letto in udienza non può, per sua natura, contenere alcuna motivazione, ancorché essa possa essere, in particolari situazioni, intuibili