(massima n. 1)
In tema di controversie soggette al rito del lavoro, ove il giudice abbia deciso la questione di competenza con le forme previste dall'art. 429, primo comma, parte prima, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 53, secondo comma, D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008), con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla data dell'udienza in cui tali attivitą sono compiute, dovendosi ritenere legalmente conosciuti i provvedimenti adottati dal giudice sin dal momento della loro emissione.