(massima n. 1)
L'istanza di regolamento, ove proposta avverso un'ordinanza pronunciata in udienza, con sostanziale contenuto decisorio sulla competenza, deve essere notificata (a pena dell'inammissibilitą) entro trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato; in tale ipotesi, infatti, il termine perentorio di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c. decorre dal giorno dell'udienza, quale momento in cui l'ordinanza deve legalmente presumersi conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparire, senza necessitą di successiva comunicazione a cura della cancelleria (art. 176, secondo comma, c.p.c.).