(massima n. 1)
Ai fini della tempestivitą della proposizione del regolamento di competenza, ove manchi in atti il biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza e non consti che detta comunicazione siasi perfezionata in altro modo equipollente, deve aversi riguardo alla data di pubblicazione della sentenza stessa, considerandosi tempestivo il ricorso che sia stato notificato alla controparte entro l'anno da tale data.