(massima n. 1)
Qualora la parte, nel proporre regolamento di competenza, assuma che l'impugnazione non è preclusa dal decorso del termine di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c., avendo la cancelleria omesso di comunicare l'avvenuto deposito della sentenza impugnata, e che la sentenza stessa non è passata in giudicato, per non essere decorso il termine di impugnazione di cui all'art. 326 stesso codice, essa ha solo l'onere di dimostrare che il ricorso per regolamento è stato proposto prima del decorso del termine di cui al successivo art. 327, e vi assolve producendo copia della sentenza impugnata, con attestazione della data di pubblicazione, senza che a suo carico possa configurarsi l'ulteriore onere di provare, con certificazione della cancelleria del giudice a quo, l'omesso adempimento da parte di detto ufficio dell'obbligo di effettuare la comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 133 c.p.c., ferma restando la facoltà della controparte di dimostrare che il ricorrente ha ricevuto l'indicata comunicazione o che la sentenza impugnata è coperta dal giudicato. (Nell'enunziare il principio di cui alla massima la Suprema Corte ha altresì precisato che la prova dell'avvenuta comunicazione del deposito della sentenza va tratta dalla presenza, nel fascicolo d'ufficio, della parte del biglietto di cancelleria, sulla quale deve venir stesa la relazione di notifica e che deve restare inserita in tale fascicolo ai sensi dell'art. 45 att. c.p.c., affermando inoltre che tale prova non può essere raggiunta, per mezzo di presunzioni, in base alla circostanza che il biglietto di cancelleria, non rinvenuto nel fascicolo, sia stato ritualmente notificato alla parte avversa a quella che deduce la mancata comunicazione)