(massima n. 1)
Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre — sia nell'ipotesi in cui, essendo costituite tutte le parti del giudizio, non risulti l'avvenuta comunicazione, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, c.p.c., della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza (ipotesi alla quale deve ascriversi, in particolare, anche quella della mancanza agli atti della prova dell'effettivo recapito alla parte interessata del relativo biglietto, pur compilato dal cancelliere), ovvero la comunicazione sia avvenuta in maniera incompleta ed inidonea quindi a fornire al destinatario la completa conoscenza dell'atto, e non risulti la notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (considerata equipollente alla comunicazione), sia nell'ipotesi in cui la comunicazione non sia prevista (con riguardo al contumace) — dalla data del deposito della sentenza ed ha durata annuale ai sensi dell'art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza.