(massima n. 1)
In tema di regolamento di competenza, l'istante, anche quando deduca che il termine per proporre il ricorso sia quello annuale decorrente dal deposito della sentenza impugnata — in quanto non ne sia prevista la comunicazione o la stessa non sia concretamente avvenuta o lo sia in maniera incompleta o inidonea — ha l'onere di documentare la tempestività della notificazione dell'istanza, ove l'impugnazione sia stata posta in essere oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che abbia deciso sulla competenza. Ne consegue che, qualora il ricorrente non offra la prova della data della comunicazione prevista dall'art. 133, secondo comma c.p.c. ed avente ad oggetto l'avvenuto deposito della sentenza, ovvero dell'eventuale mancanza di rituale comunicazione, il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 47, secondo comma c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza, deve intendersi decorrente dalla data della pubblicazione del provvedimento che ha deciso sulla competenza.