(massima n. 1)
Al ricorso per regolamento di competenza č applicabile il termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data del deposito della sentenza, nel caso in cui la comunicazione ai sensi dell'art. 47 c.p.c. non sia avvenuta ovvero non sia stato recapitato alla parte interessata il relativo biglietto di cancelleria; tuttavia il termine in questione č inapplicabile allorché lo stesso ricorrente affermi di aver ricevuto detta comunicazione in una certa data (utile ai fini del rispetto del termine di trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 47, cit.), nel qual caso incombe sul ricorrente l'onere di provare che la comunicazione sia avvenuta nella data indicata, senza di che (e senza che tale prova risulti dagli atti di causa) il ricorso va dichiarato inammissibile.