(massima n. 1)
L'istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal procuratore cui è stato conferito il mandato ad litem per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio in cassazione, senza che occorra un'ulteriore procura, necessaria solo quando quella originaria sia stata limitata espressamente alla rappresentanza nei gradi di merito.