(massima n. 1)
Il ricorso per regolamento della competenza a pronunciare sull'istanza di fallimento, in quanto inerente a procedura dinanzi a tribunale, in cui non è consentito alla parte di stare in giudizio personalmente, non può essere formulato e sottoscritto direttamente dal debitore, ma deve essere proposto per il tramite di difensore munito di procura.