(massima n. 1)
Il comma 2 dell'art. 47 c.p.c. fissa, per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza, il solo termine «breve» di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, avente carattere perentorio, senza prevedere, invece, il termine «lungo» (annuale), il quale, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., riguarda altre impugnazioni (appello, ricorso per cassazione e revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.). Pertanto, chi ha proposto l'istanza di regolamento di competenza dopo il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ha l'onere di documentare la data di comunicazione ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c., o l'eventuale mancanza di ogni rituale comunicazione del deposito della sentenza, onde consentire alla Suprema Corte di accertare l'ottemperanza al perentorio termine di legge. Se la data di comunicazione della sentenza non sia comprovata, i trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c., non possono che farsi decorrere dalla data di pubblicazione, nella quale viene, peraltro, individuato il dies a quo ai fini dell'impugnazione con istanza di regolamento di competenza nei confronti del contumace, il quale non č destinatario della comunicazione del deposito della sentenza.