(massima n. 1)
In materia di regolamento facoltativo di competenza, il difensore della parte (nella specie, un condominio) munito di procura speciale per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, è legittimato alla proposizione dell'istanza di regolamento ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, in quanto l'art. 47, primo comma, cod. proc. civ. è norma speciale che prevale sull'art. 83, quarto comma, cod. proc. civ., il quale presume la procura speciale conferita per un solo grado del giudizio, senza che sia necessaria una successiva ratifica (nella specie, una specifica delibera autorizzativa dell'assemblea).