(massima n. 1)
L'ammissibilità, avverso un'ordinanza di sospensione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 295 c.p.c., di un ricorso ex art. 42 c.p.c., con il quale si sia chiesto che “si accerti e dichiari la non sussistenza nella specie di un rapporto di pregiuzialità necessaria”, non può essere posta in dubbio per il fatto che il ricorso sia carente di un'esplicita richiesta di cassazione dell'ordinanza impugnata, dovendosi tale istanza reputarsi inequivocabilmente inclusa nella domanda di accertamento negativo dei presupposti dell'ordinanza medesima, espressa in quella richiesta.