(massima n. 1)
La facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza presuppone — al pari del potere di proporre impugnazione, salva la eccezionale ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 433 c.p.c. d'impugnazione con riserva dei motivi — che la sentenza sia stata depositata in cancelleria completa della motivazione; l'istanza predetta non è, pertanto, ammissibile ove proposta — con riferimento ad una pronuncia decisiva della questione di competenza in ordine ad una controversia trattata con il rito del lavoro — sulla base del solo dispositivo letto in udienza, e prima del deposito della relativa motivazione, la cui comunicazione segna l'inizio della decorrenza del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c.