(massima n. 1)
Il ricorso per regolamento di competenza č strutturato salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza come uno specifico mezzo di impugnazione avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza. Esso deve, pertanto, contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l'art. 47 del codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata. Ne consegue che deve ritenersi applicabile anche a detto ricorso il principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, avendo la parte istante, in sede di regolamento di competenza, l'onere di indicare in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso, rispetto alla pronunzia impugnata, senza limitarsi a fare riferimento alle difese svolte in sede di merito, ma, eventualmente, trascrivendole in ricorso, al fine di porre la Corte di cassazione in condizione di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.