(massima n. 1)
Anche al regolamento di competenza è applicabile il principio della cosiddetta «autosufficienza» del ricorso per cassazione, avendo la parte istante l'onere di indicare, in tale sede, in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, non potendo invero limitarsi a fare riferimento alle stesse difese svolte in sede di merito, asseritamente non valutate o scorrettamente valutate dal giudice a quo ma dovendo eventualmente trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre la Corte di cassazione nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. (Nella specie, enunciando il riportato principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza in cui mancava l'esposizione del fatto e della storia del procedimento — relativo ad un pignoramento presso terzi ed all'inerente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo — in termini comprensibili e stringenti cui ancorare le censure dalle quali, così come formulate nella indistinta prospettazione dei profili di merito e di diritto, non era dato evincere altro se non che gli elementi valutati dal giudice erano asseritamente suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e deduzioni della stessa parte ricorrente, e che a conclusioni diverse da quelle tratte il giudice sarebbe potuto giungere ove avesse preso in esame non meglio precisate argomentazioni e difese svolte in sede di merito).