(massima n. 1)
In tema di competenza per territorio, le disposizioni sul foro della pubblica amministrazione si riferiscono alle sole controversie in cui sia parte una amministrazione dello Stato, e non sono quindi estensibili nei riguardi degli enti che, pur svolgendo attività propria dello Stato, sono dotati di autonoma personalità giuridica, come la Cassa per il Mezzogiorno. Ne consegue che, nella controversia in materia contrattuale promossa nei confronti di detta causa, il giudice, davanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declaratoria d'incompetenza per territorio del giudice originariamente adito, non può sollevare conflitto di competenza, a norma dell'art. 45 c.p.c., ancorché quella declaratoria sia stata erroneamente resa in base ad applicazione delle disposizioni sul foro erariale, non ricorrendo una questione di competenza territoriale inderogabile, proponibile con la richiesta d'ufficio di regolamento.