(massima n. 1)
È configurabile un conflitto positivo di competenza nel caso di pendenza, davanti a due distinti tribunali, di procedure concorsuali di tipo diverso, come quella fallimentare e quella di concordato preventivo, e di conseguenza - stante l'interesse dei creditori all'unicità della procedura e il rilievo dei particolari principi del sistema fallimentare e specificamente di quello fondamentale e prevalente dell'unitarietà della procedura concorsuale - è proponibile da parte del curatore del fallimento il regolamento di competenza anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c., in difetto della denuncia d'ufficio del conflitto a norma dell'art. 45, senza che abbia carattere ostativo la proposizione da parte del fallito di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, per motivi inerenti alla competenza. (Nella specie la S.C., dichiarata la competenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento - in considerazione del carattere strumentale e fittizio del trasferimento della sede sociale - ha annullato il decreto di ammissione al concordato preventivo emesso dall'altro tribunale antecedentemente alla dichiarazione di fallimento).