(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale, nell'ipotesi di due societą di persone dichiarate fallite da diversi tribunali, il conflitto positivo di competenza, denunziabile ex art. 45 c.p.c., per la declaratoria di fallimento del socio illimitatamente responsabile di entrambe le due societą, va risolto secondo il criterio della prevenzione in favore del tribunale che per primo abbia dichiarato il fallimento della persona fisica, ferma restando la competenza di ciascun tribunale per il fallimento delle societą.