(massima n. 1)
Il conflitto di competenza avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento, da parte di diversi tribunali, di un medesimo soggetto che svolge distinte attivitā, in luoghi distinti ed attraverso autonome organizzazioni imprenditoriali (nella specie, soggetto esercente attivitā imprenditoriale in proprio e quale socio illimitatamente responsabile), deve essere risolto, per la esigenza della necessaria unitarietā della procedura concorsuale, con il criterio della prevenzione, a favore del tribunale che ha pronunciato il fallimento anteriormente, a differenza della ipotesi in cui tribunali diversi abbiano dichiarato il fallimento di un medesimo soggetto che svolge un'unica attivitā imprenditoriale, ipotesi nella quale sussiste la competenza funzionale, ai sensi dell'art. 9, legge fall., del tribunale del luogo ove č svolta prevalentemente l'attivitā amministrativa e direttiva dell'impresa, che coincide presuntivamente con quello della sua sede legale, salva la prova contraria sull'effettivo e valido trasferimento altrove del centro di interessi della stessa.