(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 45 c.p.c., che limita le ipotesi di conflitto all'incompetenza per materia ed a quella inderogabile per territorio, escludendolo quindi in relazione alla competenza per valore ed alla competenza per territorio derogabile, non trova applicazione nei casi in cui la declaratoria di incompetenza per una di queste due ultime ipotesi presupponga ed implichi il disconoscimento di uno degli indicati titoli di competenza inderogabile; ne consegue che la declaratoria di incompetenza per valore, pronunciata con riferimento alla domanda riconvenzionale introdotta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, implicando la negazione della competenza funzionale di cui all'art. 645 c.p.c. (a norma del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto), giustifica, anche rispetto alla riconvenzionale, la richiesta di regolamento d'ufficio da parte del giudice adito in riassunzione che ritenga che detta competenza funzionale spetti al primo giudice.