(massima n. 1)
Quando, in rispondenza ad una declinatoria di competenza (nella specie in ordine ad una domanda di risoluzione di affitto agrario), altro giudice di primo grado, davanti a cui sia riassunta la causa, ritenga la propria incompetenza pronunciando la relativa declaratoria anziché richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., tale richiesta — ove non sia stato proposto regolamento dalle parti — può e deve essere formulata dal giudice di appello per denunciare quel conflitto reale negativo di competenza erroneamente non segnalato dal giudice di primo grado.