(massima n. 1)
La richiesta d'ufficio del regolamento di competenza, secondo la previsione dell'art. 45 c.p.c., postula l'unicitā del processo per effetto della rituale riassunzione, davanti al giudice ad quem, della causa originariamente promossa davanti al giudice dichiaratosi incompetente e, pertanto, non č ammissibile qualora il processo instaurato (anche se con atto qualificabile formalmente di riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c.) davanti al giudice ad quem sia diverso dal primo per causa petendi o petitum, con la conseguente facoltā per tale giudice di decidere autonomamente sulla propria competenza e la correlativa necessitā della proposizione del regolamento ad istanza di parte.