(massima n. 1)
La richiesta di regolamento di competenza di ufficio è ammissibile solo se le decisioni in conflitto siano state adottate in riferimento al medesimo quadro normativo, mentre, quando si tratti di incompetenza sopravvenuta a causa dell'entrata in vigore di una nuova norma — immediatamente applicabile nei giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., nel testo previgente all'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353 (nella specie, l'art. 3 della L. 1 marzo 1990, n. 42, concernente la devoluzione ad uffici giudiziari di nuova costituzione di affari già pendenti davanti a quelli di Caltanissetta) — il giudice adito in riassunzione deve limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e non può sollevare un (inesistente) conflitto.