(massima n. 1)
In caso di sentenza dichiarativa di incompetenza seguita da tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, quest'ultimo, ove si ritenga, a sua volta, incompetente, ma in relazione a disposizione, regolatrice della competenza, diversa da quella posta a fondamento della precedente decisione e costituente oggetto di norma sopravvenuta, applicabile nel giudizio in corso — in base al disposto dell'art. 5 c.p.c., nel testo previgente alle modificazioni introdotte con L. n. 353 del 1990 — non può sollevare conflitto negativo ex art. 45 c.p.c, che si risolverebbe in un inammissibile regolamento preventivo di competenza in ordine all'ius superveniens, ma deve dichiarare con sentenza la propria ritenuta incompetenza.