(massima n. 1)
Qualora il giudice di pace, investito di due opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti dallo stesso creditore contro lo stesso debitore, riunite le due cause di opposizione, declini la competenza a favore del tribunale, reputando che vi sia stato, all'atto della proposizione dei ricorsi monitori, illegittimo frazionamento di un credito unitario e considerando che il valore cumulato dei due crediti eccede la sua competenza per valore, il tribunale, adito in riassunzione, non può elevare conflitto ai sensi del'art. 45 c.p.c., assumendo violata la competenza funzionale sulle opposizioni del giudice di pace, in quanto la declinatoria è da considerare avvenuta sulla base di una regola - applicata erroneamente o no - di competenza per valore, come tale non suscettibile di integrare un'ipotesi di conflitto.